Art. 7.
(Nuove norme in materia di trattamento economico e normativo dei periodi di congedo parentale).

      1. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

      «Art. 34. - (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di nove mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo.
      2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) stabiliti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e siano pari a 20.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è pari al 70 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.
      3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione

 

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di gravità, ai sensi dell'articolo 33, comma 1.
      4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 del presente articolo, è dovuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.
      5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
      6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
      7. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2, i periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi nazionali di lavoro non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
      8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».